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Le società a responsabilità limitata , secondo l’ articolo 2214 del c.c ., sono tenute al compilare:
– il libro giornale
– il libro degli inventari
– i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);
– il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”);
– il registro dei beni ammortizzabili;
– il registro delle scritture ausiliarie di magazzino
L’imprenditore deve altresì conservare per ciascuna attività svolta gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
L’ articolo 2478 del codice civile indica, invece, quali sono i libri sociali che la Srl deve obbligatoriamente tenere:
– il libro dei soci;
– il libro delle decisioni dei soci;
– il libro delle decisioni degli amministratori;
– il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato ai sensi dell’art. 2477)
Le società a responsabilità limitata sono obbligate a tenere una serie di scritture contabili sotto forma di registri e libri. In sostanza si tratta di documenti che rappresentano i movimenti economici e finanziari della società. Tra questi ci sono:
- Libro giornale : contiene le annotazioni delle operazioni economiche (Dare/Avere) compiute dall’impresa giorno per giorno dall’atto di costituzione della Srl fino alla chiusura dell’attività;
- Libro degli inventari : contiene l’indicazione e le valutazioni della situazione economica e patrimoniale (attiva e passiva) della società. Andranno inseriti i crediti, i macchinari e le passività (come i debiti);
A questi si aggiungono altri libri contabili richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Più è grande una Srl e più è complessa la sua attività più le scritture contabili aumentano. Tra queste ci sono:
- il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”) : affianca il libro giornale in esso vengo raggruppati i vari “conti” che rappresentano gli elementi con i quali vengono indicati i valori patrimoniali ed economici di bilancio;
- il registro dei beni ammortizzabili: anche detto “Libro Cespiti” non è obbligatorio per la disciplina civilistica, ma esclusivamente per quella fiscale. Si tratta di un registro in cui compaiono tutti quei beni, parte dell’attivo patrimoniale, in quanto la loro utilità per l’azienda non si esaurisce in un esercizio ma perdura nel tempo;
- il registro delle scritture ausiliarie di magazzino : obbligatorio solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a una certa soglia (5,2 milioni di euro) e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a un milione di euro. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite;
- i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);
La mancata o irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili rientra tra le responsabilità del/degli amministratori di una Srl che perderebbero di fatto un mezzo di prova in caso di controversia giudiziaria e sarebbero soggetti a sanzioni pecuniarie (fino a 8mila euro).
I libri sociali sono i documenti nei quali vengono registrate le attività svolte in particolare per quanto riguarda la composizione societaria. In questi libri vengono per tanto trascritte le decisioni prese dai diversi organi societari (vedi amministratori, soci, assemblea, etc.) che offrono un quadro completo della vita della società. Come abbiamo già visto in un paragrafo precedente i libri sociali per Società a responsabilità limitata sono quattro ma non tutte le Srl sono tenute a compilarli tutti. L’obbligatorietà varia in base alla grandezza della società a responsabilità limitata e alla tipologia. In linea di massima sono due quelli che tutte le Srl sono tenute a compilare e tenere:
- Libro delle decisioni dei soci : contiene le trascrizioni dei verbali delle assemblee che riportano le decisioni prese dai soci presenti sulle materie di loro competenza stabilite nell’atto di costituzione della Srl.
- Libro delle decisioni degli amministratori : riporta le specifiche attività dell’organo amministrativo che riunisce gli amministratori
Al libro delle decisioni dei soci e a quello delle decisioni degli amministratori si aggiungono, poi, altri due libri:
- il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato ai sensi dell’art. 2477): ha il compito di supervisionare e vigilare sull’operato degli amministratori, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della società;
- il libro dei soci , nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. La tenuta di questo libro è tanto più complessa quanto maggiore è il numero dei soci.
I libri sociali devono essere vidimati e bollati secondo la normativa che fa riferimento all’articolo 2421 del codice civile. Questi libri, prima di essere messi in uso, vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215 del c.c. Il soggetto che provvede alla bollatura (vidimazione), ormai solo iniziale, deve assolvere l’imposta di bollo.

La soglia di ricavo annuo massimo di 65 mila euro è prevista indipendentemente dal Codice Ateco dell’attività.
La tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2021 si applica al reddito imponibile , risultante dal prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività .
Quest’ultimo varia in funzione del Codice Ateco con cui la partita IVA è stata aperta, e di seguito trovi l’elenco dei valori per ogni tipologia di attività:
· Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%
· Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%
· Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%
· Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%
· Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%
· Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67% .
Una volta definito il reddito imponibile per la tua attività, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax , sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Per le startup, e le partite IVA aperte da meno di 5 anni, è prevista una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività .
Dal sesto anno in poi , si applica una tassazione pari al 15% .

Cosa è una SRL semplificata?
La SRL semplificata (conosciuta anche come SRLs) è una tipologia di società a responsabilità limitata introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge “Liberalizzazioni” del 24 Gennaio 2012. Questa tipologia societaria nasce con la finalità di agevolare l’imprenditoria nel nostro Paese grazie alla particolare caratteristica di potersi costituire con un capitale minimo pari a 1 euro.
Chi può costituire una SRL semplificata?
Chiunque può costituire una SRL semplificata o esserne socio, a patto che abbia raggiunto la maggiore età. Puoi costituire una SRL semplificata da solo, come socio unico (e in questo caso sarà unipersonale ), oppure possono far parte della compagine societaria anche altre persone. Questi soci possono essere però solo persone fisiche e non giuridiche (ovvero un’altra società, ad esempio un fondo di investimento). È ammessa la partecipazione a soci stranieri e non residenti in Italia.
Come si costituisce una SRL semplificata?
La costituzione di una SRL semplificata avviene dal notaio tramite atto pubblico, utilizzando un modello standard tipizzato. Questo modello non può essere modificato in alcun modo e non è possibile inserire, ad esempio, alcuna clausola personalizzata che non sia già prevista nel modello stesso. La modifica dello statuto non permette la costituzione di una SRL semplificata e la società costituita in tal caso sarà una SRL ordinaria, con costi notarili aggiuntivi.
Quali sono le differenze tra SRL ordinaria e semplificata?
Capitale sociale
Il capitale sociale minimo per tutte le SRL (inclusa anche quella ordinaria e innovativa) è di 1 euro . Il principale vantaggio per la costituzione di una SRL semplificata, quindi, è stato esteso a tutte le SRL. Il capitale massimo per una SRL semplificata è di 9.999 euro. Di conseguenza, un eventuale aumento di capitale oltre questa soglia richiederebbe una t rasformazione della società in SRL ordinaria , con annessi costi di intermediazione notarile. Tutte le altre tipologie di SRL ammettono la possibilità di avere un capitale superiore a 9.999 euro. Inoltre, per capitale superiore/uguale a 10.000 euro, è possibile versare in sede di costituzione solo il 25% di questo.
Conferimenti
I conferimenti a capitale sociale in una SRL semplificata possono essere eseguiti esclusivamente in denaro . Le altre tipologie di SRL permettono anche il conferimento in opere e servizi , previa perizia di valutazione del conferimento.
Tipologia dei soci
I soci ammessi nella SRL semplificata possono essere solo persone fisiche . Per tutte le altre tipologie di SRL, i soci possono anche essere persone giuridiche (ovvero altre società). La SRL semplificata, quindi, non ammette che altre società (un fondo di investimento, ad esempio) facciano parte della compagine societaria.
Statuto
Lo statuto della SRL semplificata è standard , non può essere modificato ed è piuttosto limitato in quanto non prevede l’adozione di clausole particolari. Questo fa sì che la società sia difficile da gestire a lungo termine e, in caso di particolari necessità, è necessario procedere ad una trasformazione della SRL semplificata in SRL ordinaria. La SRL ordinaria, infatti, ammette la possibilità di rendere lo statuto dinamico attraverso la scelta di particolari clausole.
Modalità di costituzione
La SRL semplificata si costituisce tramite atto
pubblico redatto dal notaio attraverso uno statuto standard tipizzato. È
quindi sempre necessario presentarsi fisicamente dal notaio per la
costituzione di una SRL semplificata
.
La SRL ordinaria si costituisce dal notaio e nello statuto possono essere
inserite diverse clausole per migliorare l’operatività societaria.
Atti modificativi e cessione quote
Per modificare lo statuto di una SRL semplificata
dovrai recarti dal Notaio e occorrerà verificare se le specifiche modifiche
rientrano nelle possibilità ammesse dallo statuto standard. Qualsiasi altra
modifica non ammessa richiede la trasformazione da SRL semplificata in SRL
ordinaria o innovativa, sempre dal notaio.
Anche per la SRL ordinaria e innovativa tutti gli atti modificativi vanno
redatti dal notaio. Tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di inserimento di
particolari clausole personalizzate, senza i limiti previsti per la SRL
semplificata.
Inoltre la cessione delle quote per tutte le SRL può anche avvenire tramite
scrittura privata firmata digitalmente davanti ad un commercialista. In
alternativa, è sempre necessario il notaio.
Tassazione
Le SRL semplificate seguono il regime di tassazione ordinario valido per tutte le SRL. La SRL in forma di startup innovativa, invece, prevede particolari agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale (anche in qualità di socio fondatore).

I soggetti titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente e hanno optato per aderire al regime forfettario possono, entro il prossimo 28 febbraio dell’anno successivo, tramite la presentazione di una apposita istanza all’ Inps , aderire anche al regime contributivo agevolato.
L’articolo 1, commi 691 e 692 , della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime forfettario. Non è stata invece apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato relativo al regime forfettario che risulta vigente anche per il 2021; si ricorda che tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento.
Esempio: per l’anno 2021, in funzione di un minimale reddituale obbligatorio previsto di 15.953 euro, un soggetto che svolge attività commerciale è tenuto al versamento di contribuzione Ivs ordinaria pari a 3.850,52 euro; se opta per il regime agevolato contributivo ha una riduzione del contributo dovuto all’importo di 2.502,84 euro (65% di 3.850,52 euro).
Per aderire è necessario, entro il 28 febbraio, presentare all’Inps - esclusivamente per via telematica – una dichiarazione di adesione al regime agevolato, accedendo al sito Inps > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex articolo 1, commi 76-84, della legge 190/2014 > Adesione.
L’Inps con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019 ha reso noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF. Possono accedervi i titolari di partita IVA che, nel rispetto dei requisiti previsti, beneficiano di una tassazione agevolata del 15 per cento, che scende al 5 per cento per le nuove attività.
In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA.
I REQUISITI
Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro ;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
- rispettano il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Fanno eccezione i lavoratori dimessi o licenziati.
LE CAUSE OSTATIVE
I titolari di partita IVA che non possono applicare la il regime forfettario sono:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti , ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato , di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
IL FUNZIONAMENTO
L’accesso al regime forfettario consente di beneficiare non solo di una tassazione ridotta (pari al 15 per cento), ma anche della riduzione dei contributi INPS così come di semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Chi applica il regime forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non liquida l’imposta, ed è quindi esonerato dagli adempimenti collegati (presentazione della dichiarazione IVA, registrazione corrispettivi, fatture emesse e ricevute).
Sebbene i forfettari siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, è bene evidenziare come anche alle partite IVA minori si applichi l’ obbligo dello scontrino elettronico .
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività.
Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

Lunedì 18 Ottobre
10:30-12:00
A chi si rivolge
Il webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale è rivolto ai professionisti che si occupano della gestione degli adempimenti fiscali e del lavoro di ottobre, dalle domande per l’ISCRO e per l’esonero contributivo fino all’invio del modello 770 e delle certificazioni uniche per i lavoratori autonomi.
Programma
- Modello 770 e CU autonomi: scadenza e principali novità;
- ISCRO: requisiti, domanda e gestione del riesame;
- Esonero dei contributi per i professionisti e regolarità contributiva;
- Gli appuntamenti con la riscossione di fine mese: dalle rate della pace
fiscale allo stralcio delle cartelle.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a versare il 41 per cento del massimale mensile di ASPI/NASPI, così come indicato in tabella, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nella circolare INPS numero 137 del 17 settembre 2021 una precisazione importante:
“Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time” .
Prima di procedere con il pagamento, quindi, il primo valore da calcolare è l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato: il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Qualche esempio.
Anzianità aziendale di 12 mesi
Contributo dovuto = 41 per cento del massimale ASPI/NASPI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Nel 2021 è pari a 547.514 euro.
Nel 2019 era pari a 544.767 euro.Anzianità aziendale di 28 mesi
Contributo dovuto = 41 per cento del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Nel 2021 è pari a 1277,532 euro.
Nel 2019 era pari a 1225,725 euro.

A effettuare il calcolo è l’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione di successione che deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti interessati, sarà quindi la stessa Amministrazione finanziaria a procedere con la correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione della base imponibile da parte del dichiarante.
Tramite un avviso di liquidazione, l’importo della tassa di successione eventualmente dovuta viene notificato al contribuente.
Una panoramica sul tema con una guida dedicata: partendo da cos’è la successione fino ad arrivare a quanto ammontano le relative imposte, passando per come si calcolano le tasse sull’eredità.
Eredità ed imposta sulle successioni: perché e cosa si paga?
Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.
Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:
- successione testamentaria, quando è regolata da un testamento;
- successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.
Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’ autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.
Il regime delle tasse di successione
La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale.
In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione che, come anticipato in precedenza, consente al Fisco di calcolare le tasse sull’eredità.
Tale dichiarazione contiene infatti le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni.
Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.
Per quanto riguarda la tassazione invece, la normativa fiscale stabilisce che, sui beni caduti in successione, è dovuta l’apposita imposta di successione, tenendo conto del loro valore e del grado di parentela tra il defunto e i beneficiari.
L’imposta di successione quindi, è dovuta dagli eredi e dai legatari in maniera proporzionale, differenziando l’applicazione di essa a seconda del grado di parentela o di affinità dell’erede o del legatario.
In particolare, sul valore complessivo dell’eredità si applicano le seguenti aliquote di tasse sulla successione :
- 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro;
- 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
- 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992 , l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è prorogato il diritto allo smart working, per effetto delle novità introdotte dal decreto Covid n. 105 del 23 luglio 2021.
Intervenendo nuovamente sulle tutele introdotte dal decreto Cura Italia, il nuovo provvedimento contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche proroga il diritto al lavoro agile in via retroattiva.
Le tutele per i lavoratori fragili sono tuttavia confermate a metà.
Il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 non conferma l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.
Lavoratori fragili, torna lo smart working dal 1° luglio al 31 ottobre 2021: le novità nel DL Covid
È l’ articolo 9 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 a disporre la proroga del diritto individuale allo smart working per i lavoratori fragili .
Anche successivamente al 30 giugno, scadenza precedentemente fissata dal decreto Sostegni, i lavoratori dipendenti sia del pubblico che del privato con particolari patologie potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
All’introduzione del Green Pass come strumento per garantire lo svolgimento in sicurezza di attività sociali ed economiche, il nuovo decreto Covid affianca il ripristino delle tutele per i lavoratori più esposti ai rischi legati al contagio.
Nel dettaglio, si proroga quanto previsto dal comma 2-bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020, disponendo che fino al 31 ottobre 2021:
“i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
La proroga dello smart working si applicherà in via retroattiva e già dal 1° luglio 2021, secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 9.
Non cambia l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:
immunodepressione;
esiti da patologie oncologiche;
svolgimento di relative terapie salvavita.
Inclusi nella platea anche i lavoratori con disabili grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104.
Se l’attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale, da svolgere anche da remoto.
Lavoratori fragili: proroga fino al 31 ottobre 2021 solo per lo smart working. Nessuna tutela in caso di assenza
Lo svolgimento di diverse mansioni o in alternativa l’avvio di corsi di formazione professionale sono le uniche due vie percorribili in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Alla proroga dello smart working fino al 31 ottobre 2021, il decreto Covid n. 105/2021 non ha affiancato il rinnovo dell’equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero, tutela che resta ancorata alla data del 30 giugno 2021.
Si ricorda che fino a tale data, nel caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in smart working, i lavoratori fragili potevano assentarsi dal lavoro beneficiando dell’equiparazione di tale periodo a ricovero ospedaliero, beneficiando della relativa indennità.
Inoltre, i periodi di assenza dal servizio non erano computabili ai fini del periodo di comporto e per i lavoratori con disabilità accertata, non rilevavano ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
La possibilità di applicare il particolare regime di tutela era in ogni caso subordinato ad apposita prescrizione da parte delle autorità sanitarie competenti, nonché dal medico di assistenza, tenuto conto delle patologie del lavoratore.